Regole per la navigazione nel Golfo di Salò nel periodo dal 10 giugno 2023 al 15 ottobre 2023:
1) – all’interno del Golfo di Salò, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Puntadel Corno, secondo quanto meglio risulta dalla predetta planimetria (All. A), fuori dalla fascia di protezione costiera di cui all’art. 103 della L.R. n. 11/2009, fissata in 150 mt. dalla riva, in cui deve sempre essere osservata una velocità massima non superiore a tre nodi, la velocità massima delle unità di navigazione da diporto private è soggetta alla seguente limitazione:
– quindici nodi nelle ore diurne;
2) – all’interno del Golfo di Salò, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, così come risulta dalla predetta planimetria (All. A), fuori dalla fascia di protezione costiera di cui all’art. 103 della L.R. n. 11/2009, fissata in 150 mt. dalla riva, in cui deve sempre essere osservata una velocità massima non superiore a tre nodi, resta confermata la velocità massima delle unità di navigazione da diporto private di cinque nodi nelle ore notturne, secondo quanto stabilito dall’art. 105, comma 2, della medesima L.R. n. 11/2009;
3) – ai sensi dell’art. 103, comma 2, della L.R. n. 11/2009, alle unità di navigazione da diporto private è consentito l’attraversamento della fascia di protezione costiera, fissata in 150 mt. dalla riva, ad una velocità non superiore a tre nodi per l’approdo e la partenza, purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla costa, essendo in ogni caso vietata la navigazione parallela a quest’ultima all’interno della suddetta fascia;
4) – anche entro i predetti limiti di velocità, la condotta delle unità di navigazione da diporto private dovrà comunque evitare che si crei moto ondoso od effetti di risucchio in grado di creare pericolo per la balneazione e danni alle altre unità nautiche in stazionamento o in navigazione, nonché alle opere idrauliche;
5) – le prescrizioni recate dalla presente ordinanza possono essere derogate in relazione a situazioni contingenti riconducibili a circostanze emergenziali od a particolari condizioni atmosferiche o meteorologiche;
6) – all’interno del Golfo di Salò, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, così come risulta dalla predetta planimetria (All. A), è vietata la navigazione con l’utilizzo delle moto d’acqua e mezzi similari, nonché il deposito e l’attracco su spiaggia o su aree demaniali in genere; sono fatte salve le attività di alaggio/varo/rifornimento/riparazione/rimessaggio che su di esse e sui mezzi similari dovessero essere eseguite presso le attività commerciali e artigianali di tale genere presenti lungo le coste del predetto golfo; in tale contesto, la navigazione con moto d’acqua e mezzi similari è, quindi, ammessa soltanto per consentire l’entrata e l’uscita dalle predette attività e dovrà essere eseguita fuori dalla fascia di rispetto dei 150 mt dalla costa e quanto più possibile al centro del golfo con una velocità non superiore a 10 nodi nelle ore diurne (la navigazione notturna è vietata per le moto d’acqua e mezzi similari); una volta raggiunto il limite della fascia di protezione dei 150 mt. antistante l’approdo dell’attività commerciale e artigianale (cantiere/rimessaggio/distributore di carburante) è consentito l’attraversamento della stessa ad una velocità non superiore a tre nodi purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla linea di costa;
7) – all’interno del Golfo di Salò, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, così come risulta dalla predetta planimetria (All. A) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, causa l’elevato numero di imbarcazioni presenti all’interno durante il periodo estivo, è disposto il divieto di esercizio dell’attività di sci nautico e attività ludiche e sportive acquatiche similari allo sci nautico, banana boat e similari nonché di tavole da surf a motore, windsurf, wingfoil, foil elettrici o similari; la navigazione è ammessa soltanto per consentire l’entrata e l’uscita dalla sede delle relative attività e dovrà essere eseguita fuori dalla fascia di rispetto dei 150 mt. dalla costa e quanto più possibile al centro del golfo con una velocità
non superiore a 10 nodi nelle ore diurne; a tale fine, gli esercenti l’attività potranno fare ricorso al traino delle tavole da surf a motore, banana boat, w-foil o similari tramite barca o gommone; una volta raggiunto il limite della fascia di protezione dei 150 mt. antistante l’approdo della sede dell’attività è consentito l’attraversamento della stessa ad una velocità non superiore a tre nodi purché la manovra sia effettuata perpendicolarmente alla linea di costa; è obbligatorio mantenere un’opportuna distanza di sicurezza dalle navi di linea del pubblico trasporto al fine di non intralciarne la rotta;
8) – all’interno del Golfo di Salò, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, così come risulta dalla predetta planimetria (All. A) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, causa l’elevato numero di imbarcazioni presenti all’interno durante il periodo estivo, è disposto il divieto di esercizio dell’attività di kitesurf .
9) – all’ interno del Golfo di Salò, l’ utilizzo dei SUP è subordinato, oltre a quanto disciplinato dal presente articolo, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto; può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo lacuali assicurate (condizioni del lago calmo e assenza di vento) e a distanze dalla costa inferiori a 100 metri; alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare all’interno dei porti e ad una distanza inferiore a 500 metri dall’imboccatura e lungo le rotte di accesso a questi ultimi; ad una distanza di 300 metri dai pontili, ovvero dagli attracchi; negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari; a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione; nelle zone destinate all’ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri dalle navi adibite al trasporto pubblico di linea e alla fonda; a meno di 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dalle unità intente alla pesca.
L’età minima per le tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori; è fatto obbligo, per l’utilizzatore di tavola SUP, di indossare il giubbotto di salvataggio, fatto salve le navigazioni entro la batimetrica delle acque sicure (batimetrica di 1 metro); laddove si trasportasse altra persona non in piedi è fatto obbligo tenere a bordo le dotazioni previste all’art. 54 e nell’allegato V al DM 146/2008, ovverosia un salvagente anulare con cima di lunghezza pari a 25 metri e una cintura di salvataggio per ciascuna delle persone trasportate. La navigazione con tavola SUP all’interno della zona di lago destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata. Il conduttore della tavola SUP dovrà prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, interrompendo, in questo caso, la navigazione qualora le condizioni di lago e di vento non gli consentano di manovrare in piena sicurezza il dispositivo, rientrando a riva. La navigazione con tavola SUP all’interno della zona di lago riservata alla balneazione deve svolgersi con velocità minima e comunque compatibilmente con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua. La partenza e l’atterraggio possono avvenire presso un qualunque punto della costa di giurisdizione, accessibile in massima sicurezza, con l’esclusione delle aree dove vigono divieti espliciti in forza di questa ordinanza o di altri provvedimenti; possono avvenire anche da bordo di natanti, imbarcazioni e navi da diporto alla fonda purché vengano rispettate le norme del presente capo e la navigazione con le tavole SUP si svolga a una distanza non superiore a metri 100 dalle unità che le trasportano. Il SUP, in quanto mezzo idoneo per essere usato come mezzo di trasporto sull’acqua, rientra nel campo di applicazione della COLREG 72 e pertanto la navigazione dovrà avvenire secondo quanto prescritto da tale regolamento.
10) – all’interno del Golfo di Salò, nel tratto compreso tra la foce del torrente Barbarano e la Punta del Corno, così come risulta dalla predetta planimetria (All. A) al fine di prevenire situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione, causa l’elevato numero di imbarcazioni presenti all’interno durante il periodo estivo, è disposto il divieto di esercizio dell’attività di paracadutismo ascensionale e similari;
11) – è vietato provocare rumori molesti superiori a sessanta decibel misurati a 20 metri di distanza secondo quanto stabilito dall’art. 117 della L.R. n. 11/2009 (come modificata dalla L.R.06/2012);
12) – è fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza, con l’avvertenza che i contravventori saranno puniti ai sensi dell’art. 53 del Decreto Legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, e sue successive modifiche (Codice della Nautica da Diporto), salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone e/o cose in conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni impartite;
13) – la presente ordinanza, con riferimento a quanto previsto dall’art. 106 della L.R. n. 11/2009, non si applica: – alle unità in servizio di ordine pubblico, vigilanza, soccorso, nonché alle unità operative appositamente autorizzate; – alle unità in servizio di trasporto pubblico di linea; – alle unità adibite a operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate;
Norme Navigazione Golfo di Salò
Giugno 10, 2023
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