Decreto 1° settembre 2021 PCV Maggio 17, 2023

Decreto 1° settembre 2021

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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 1° settembre 2021 .

Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti, le formalità e gli obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici

di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) locazione: il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d’acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario

o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;

b) noleggio: il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;

3. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. Inoltre, si intende per:

a) operatore commerciale: impresa costituita sotto

forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l’attività di cui al comma 1;

b) operatore di assistenza subacquea: operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;

c) appoggio alle immersioni subacquee: attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l’impiego di natanti da diporto.

Art. 2.

Comunicazione di inizio attività di locazione e noleggio

1. Gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d’acqua, presentano all’autorità marittima o della navigazione interna competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all’allegato 1.

2. Alla comunicazione di inizio attività sono allegati:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l’attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d’acqua;

b) elenco delle unità da impiegare a fini di cui all’art. 1, distinte per numero progressivo;

c) copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d’uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;

d) copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;

e) copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare;

f) copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare.

3. L’attività di cui al comma 1 può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al comma 2. Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall’autorità ove è stata presentata, è conservata presso la sede dell’impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d’acqua unitamente agli altri documenti previsti.

4. L’operatore commerciale comunica all’autorità marittima o della navigazione interna competente, entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, ogni variazione all’elenco delle unità indicate nella comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell’attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell’esercizio dell’attività.

5. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell’esercizio dell’attività di cui al presente decreto ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l’autorità marittima o della navigazione interna competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all’ulteriore esercizio dell’attività.

Art. 3.

Obblighi generali per la locazione e il noleggio

1. I natanti da diporto e le moto d’acqua utilizzati per le attività di locazione o noleggio sono contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell’operatore commerciale seguito dal numero progressivo di cui all’art. 2, comma 2, lettera b).

2. Ad eccezione dei piccoli natanti di cui all’art. 6, il contratto per le attività di locazione o noleggio è redatto per iscritto. In alternativa, l’accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale sono riportati:

a) la tipologia della prestazione;

b) il numero progressivo dell’unità locata o noleggiata;

c) l’indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull’unità in locazione o di quelle da imbarcare sull’unità a noleggio;

d) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore;

e) in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.

3. L’originale o copia conforme del titolo contrattuale è conservata a bordo.

Art. 4.

Locazione di natanti

1. Nel caso di locazione, il natante è consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale fattispecie, l’unità è condotta con la patente nautica, se

prescritta, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcatura CE.

2. È fatto obbligo all’operatore commerciale di con segnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell’allegato V del decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche.

3. Prima di effettuare la consegna dell’unità in locazione, l’operatore commerciale:

a) verifica che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di età;

b) informa il locatario che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa è prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l’esibizione;

c) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato e gli consegna i documenti di bordo;

d) illustra al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell’autorità marittima relativa alla zona di interesse.

4. Se il locatario non è in possesso di patente nautica, l’operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell’allegato 2.

Art. 5.

Noleggio di natanti

1. Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilità dell’operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente.

2. L’operatore commerciale deve mantenere l’unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per le unità impiegate in noleggio dal decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

Art. 6.

Locazione di piccoli natanti per usi turistici di carattere locale

1. La locazione di piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e moto d’acqua può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un’ora dopo l’alba a un’ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla Federazione italiana vela per le derive veliche dei circoli sportivi, i natanti di cui al comma 1 non possono essere affidati e persone di età inferiore a quattordici anni.

Art. 7.

Norme di comportamento dei conduttori – Utilizzazione delle unità in locazione

1. I natanti da diporto e le moto d’acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico.

2. Il locatario è tenuto a utilizzare l’unità con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti.

Art. 8.

Comunicazione di inizio attività di appoggio alle immersioni subacquee

1. I centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell’Unione europea, che intendono utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee, presentano all’autorità marittima o delle acque interne competente per territorio o, se diversa, a quella in cui abitualmente stazionano le unità da diporto, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all’allegato 1.

2. Alla segnalazione certificata di inizio attività sono allegati:

a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l’attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

b) copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d’uso del motore, dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;

c) copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformità CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee;

d) polizza assicurativa dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee.

3. Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro, vidimato dall’autorità marittima o delle acque interne competente, sul quale riportano:

a) gli estremi identificativi del natante utilizzato;

b) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell’istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;

c) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell’immersione;

d) il numero dei partecipanti alle immersioni.

4. L’attività di cui al comma 1 può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al comma 2.

5. L’operatore commerciale di assistenza subacquea comunica all’autorità marittima o delle acque interne competente, entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, ogni variazione delle unità navali indicate nella comunicazione di inizio attività, allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell’attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell’esercizio dell’attività.

6. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell’esercizio dell’attività di cui al presente decreto ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l’autorità marittima o delle acque interne competente adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall’esercizio dell’attività.

Art. 9.

Attività di appoggio alle immersioni subacquee

1. Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è richiesta la maggiore età e il possesso della patente nautica di categoria A o superiore.

2. A bordo del natante deve essere sempre presente un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. Deve, altresì, essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

3. Le attrezzature subacquee devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’

G AZZETTA U FFICIALE DELLA REPUBBLICA I TALIANA Serie generale – n. 1115-1-2022

A LLEGATO 2

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell’articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all’utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

a) CONDUTTORE: indicazione che è responsabile della navigazione dell’unità, dell’utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l’unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il

traino di altre unità.

b) PRIMA DI LASCIARE L’ORMEGGIO, l’utilizzatore deve:

– documentarsi su specifiche ordinanze dell’autorità competente che regolano la navigazione nell’area di interesse;

– verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;

– controllare la presenza di carburante;

– leggere il bollettino meteorologico del giorno;

– informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.

c) PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE, l’utilizzatore deve:

– verificare che tutte le persone siano a bordo;

– verificare che non ci siano cime in acqua;

– allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.

d) STACCO DI SICUREZZA, con l’illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.

e) PRINCIPI DI GOVERNO DELL’UNITÀ, con l’illustrazione della distinzione tra l’effetto del motore/timone se con comando a barra e l’effetto del motore/timone con l’uso di timoneria.

f) LIMITI DI VELOCITÀ, con l’indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all’ancora.

g) INGRESSO E USCITA DAI PORTI, con l’indicazione, corredata di immagini, delle precedenze e dell’obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell’autorità

marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall’imboccatura.

h) AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE, con l’illustrazione della distanza dalla costa e della funzione

dei “corridoi di lancio” per l’ingresso e l’uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.

i) SUBACQUEO IN IMMERSIONE, con l’illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.

l) PRECEDENZE, con l’illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:

– quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;

– quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s’incrociano;

– quando due unità che navigano a vela si avvicinano l’una all’altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;

– quando due unità che navigano a vela si avvicinano l’una all’altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;

– di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.

m) ANCORAGGIO, con l’illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l’unità rispetto alla direzione del vento e l’indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;

n) NAVIGAZIONE CON ONDA, con l’illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all’utente:

– di non affrontare le creste dell’onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);

– di graduare l’acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell’onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.

o) USO DEL VHF, con le indicazioni sull’uso dell’apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione (“passo”, “ricevuto”, “interrogativo”), la funzione

del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo “Mayday”, le modalità della chiamata di sicurezza “Pan”, i canali utilizzabili per la

comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l’uso improprio dell’apparato.

p) FANALI DEI PORTI, con l’illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all’imboccatura del porto.

q) PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ, con l’illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un’imbarcazione a vela, da un’imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da

prua, da poppa e di una fiancata, nonché l’indicazione dei fanali mostrati da un’unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda