ECCO IL TESTO DELLA NUOVA NORMATIVA REGIONALE
ART.18) DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO
L’esercizio dello sci nautico è disciplinato dal Decreto Ministeriale 20/07/1994, n.550, cui si fa espresso rinvio. 18.1 Limiti e divieti di navigazione Fermo restando quanto previsto dalla presente Ordinanza alle unità impiegate nell’esercizio dello sci nautico è fatto divieto di navigare:
a) all’interno dei porti, ad una distanza inferiore a 500 metri dall’imboccatura e dagli attracchi, pontili, ovvero lungolago, lungo le rotte di accesso ai medesimi e alle rotte delle navi adibite al servizio pubblico di linea, dalle quali devono mantenere la predetta distanza di 500 metri;
b) ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa; c) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienicosanitari;
d) dal tramonto all’alba e in condizioni meteo lacuali e di visibilità sfavorevoli;
e) nelle zone destinate all’ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi da passeggeri o anche alla fonda;
f) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
g) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dalle unità intente alla pesca.
18.2 Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento.
L’esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l’osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:
a) il conduttore dell’unità trainante deve essere in possesso di regolare patente nautica conseguita da almeno 2 anni, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore ed indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona abile al nuoto;
c) lo sciatore dovrà aver compiuto almeno i 14 anni di età;
d) durante lo svolgimento dell’attività nautica in questione, è fatto obbligo allo sciatore di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore;
e) l’unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio omologato, nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l’inversione della marcia e la messa in folle del motore, nonché di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare) per consentire le eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso;
f) ciascuna unità potrà trainare una sola persona per volta e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (esempio pesca, etc.);
g) l’unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all’uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
h) durante le varie fasi dell’esercizio, la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve mai essere inferiore a 12 metri;
i) la distanza laterale di sicurezza tra un’unità trainante uno sciatore e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo di traino;
j) l’unità trainante dovrà essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi;
k) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto, di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter investire lo sciatore, in caso di caduta di quest’ultimo;
l) le persone che svolgono tale attività, anche a fine di lucro, saranno ritenute responsabili dell’efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall’esercizio di tali attività;
m) durante la stagione balneare estiva, per la partenza e l’arrivo in costa devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti secondo le norme stabilite nella presente Ordinanza;
n) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità e, comunque, oltre i 500 metri dalla costa.
o) I limiti suddetti non esonerano il conduttore dall’obbligo, suggerito dalla perizia nautica e tenuto conto delle caratteristiche tecnico-nautiche del mezzo che sta conducendo, di mantenersi a distanze di sicurezza superiori in ragione di una qualunque circostanza contingente. La navigazione dovrà essere condotta con diligenza e cautela tali da non compromettere la sicurezza della navigazione né la salvaguardia della vita umana. Siano, altresì, osservate le norme contenute nella Colreg 72.
18.3 Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento.
L’esercizio dello sci nautico può essere effettuato:
a) per conto proprio/privato;
b) da società sportive, enti balneari, scuole di sci nautico ed altri sodalizi nautici;
c) mediante motoscafi ed imbarcazioni noleggiati al pubblico;
d) l’esercizio dello sci nautico per conto terzi in acque lacuali deve essere esclusivamente esercitato con unità da diporto a motore provviste di autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 550/ 1994. Il servizio deve essere
gestito sotto la personale responsabilità del titolare dell’autorizzazione, il quale può affidarne l’esercizio ai suoi dipendenti;
e) lo sci nautico è esercitato anche con unità di diporto commerciale;
f) le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico e gli altri sodalizi nautici che intendono realizzare impianti di campi di sci, corridoi di lancio, trampolini di salto, apparecchiature per lo slalom, etc., devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale rilasciata dagli Enti competenti;
g) in ogni caso, tali impianti non possono essere ubicati lungo le rotte di accesso ai porti, approdi o pontili ed all’imboccatura degli stessi, nelle zone lacuali di basso pescaggio ed ampiezza e nelle zone utilizzate o segnalate per il calo delle reti da pesca.